Statuto del Movimento per la Vita di Perugia

Allegato dell’Atto costitutivo dell’Associazione, 5 luglio 2002.

REPERTORIO N.ro 112214, ATTO N.ro 21630
[Registrato a Perugia il 25/07/2002 Serie 1 N.5246 Atti Pubblici]

STATUTO

ARTICOLO – 1
– DENOMINAZIONE –
E’ costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge 11 agosto 1991 n. 266 e della Legge Regionale
dell’Umbria 25 maggio 1994 n.15, una Organizzazione di volontariato in forma associativa
denominata
MOVIMENTO PER LA VITA DI PERUGIA
Il Movimento per la Vita di Perugia aderisce, quale Socio Ordinario e con vincolo federativo, al
Movimento per la vita italiano, di cui condivide l’ispirazione e le finalità.best_blondie Chaturbate Stripchat Bongacams Camsoda Cam4 Myfreecams520_loirex_741 Chaturbate Stripchat Bongacams Camsoda Cam4 MyfreecamsSofiabastian Bongacams Porn Cam Fucking Hard Mexican Bush Swimsuit Real Amateur Hair SquirtingLufehott Chaturbate Porn Cam Mature Teacher Caning Lick Blackmail ChainedEnncandy Chaturbate Porn Cam Chastity Fucking Backseat Striptease Fleshlight PukingANNADEVIL BongaCams Porn Cam Vampire Phat Ass Crying Butt Tricked CostumeYellowranger1 Camsoda Porn Cam Friends Wife Exgf Rough Stupid Girl SmallAlicenjay Chaturbate Porn Cam Cum Swapping Friends Wife Buxom Cash Spacegirl ShowLILIT- BongaCams Porn Cam Horny Pulsating European Solo SpySofie-ford Camsoda Porn Cam Culona Tampon Nasty Pear Ass Doll Waitress Pigtails

ARTICOLO 2
– SEDE –
L’Associazione ha sede in Perugia Viale O. Antinori n.ro 34/b.
Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali.
La variazione della sede all’interno del medesimo Comune o l’istituzione di tali sedi non dovrà
intendersi quale modifica del presente statuto.

ARTICOLO 3
– SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE –
1) – L’Associazione non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà
sociale.
2) – Scopi del Movimento sono:
a) – promuovere, sia a livello individuale, sia nell’ambito dei gruppi sociali organizzati, una
mentalità aperta all’accoglienza ed alla protezione di ogni essere umano, fin dal suo concepimento,
in tutte le sue esigenze ed in tutto l’arco del suo sviluppo;
b) – promuovere la crescita della persona nell’ambiente naturale di una stabile famiglia;
c) riaffermare il diritto alla vita di ogni essere umano, negando che alcuno, singolo o collettività,
abbia il potere di disporne in qualunque fase del suo sviluppo;
d) – perseguire tutte quelle iniziative che a livello di legislazione, di cultura, di costume, di
assistenza e di opinione pubblica, siano idonee a promuovere la tutela della vita nascente ed a
rimuovere gli ostacoli alla sua crescita, tra i quali in primo luogo è da considerare ogni legislazione
abortista;
e) – promuovere e sostenere iniziative dirette all’aiuto effettivo delle maternità difficili;
f) – costituire un fondo di solidarietà sociale, attraverso contribuzioni, contributi versati dagli
Associati nelle forme che saranno stabilite, proventi delle proprie attività promozionali, ed ogni
altro contributo di Enti e Privati a favore delle iniziative che rientreranno nella sua sfera d’azione.
3) – L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle
statutarie, in quanto integrative delle stesse.
4) – L’Associazione opera in maniera specifica, con prestazioni di volontariato diretto ed attivo
rivolto alla generalità della popolazione.

ARTICOLO 4
– DURATA –
La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 5
– PATRIMONIO-
1) – Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) – beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) – eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
c) – eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
2) Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) – quote associative dei singoli aderenti;
b) – liberalità e sovvenzioni di Enti Pubblici, aziende, persone fisiche;
c) – contributi dello Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche, anche per lo svolgimento
convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in
conformità ai fini istituzionali;
d) – proventi derivanti dallo svolgimento di servizi in conformità alle finalità istituzionali;
e) – proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione anche mediante offerte di beni di modico
valore.
Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la
sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

– SOCI –

Articolo 6
– ISCRIZIONE –
1) Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che risultino in possesso dei seguenti
requisiti:
a) – condividere gli scopi e le finalità dell’Associazione;
b) – accettare lo statuto e l’eventuale Regolamento interno;
c) – prestare la propria opera attivamente per sostenere l’attività del Movimento nei limiti delle
possibilità personali e nel rispetto delle deliberazioni degli organi statutari.
2) – Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all’Associazione
competente e deliberare in ordine all’Ammissione o non ammissione dei nuovi aderenti è il
Consiglio Direttivo.
3) – I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni
anno, saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota
annuale di associazione.
4) – Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi
all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire.
5) – L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori
rispetto al versamento originario.
E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a
quelli ordinari.
6) – Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di
partecipazione trasmissibili a terzi, né di successione a titolo particolare né per successione a titolo
universale.

ARTICOLO 7
– DIRITTI E DOVERI DEI SOCI –
1) – L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di partecipare
alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea per
l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi
direttivi.
2) – Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed
a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.
E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.
La partecipazione avviene a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
3) – Il socio è tenuto a:
– corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
– all’osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.
4) – I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto
necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell’Associazione, e non hanno diritto ad alcun
compenso per l’attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di
quanto stabilito dall’Associazione stessa.
Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito
Regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci.
I Soci non possono stipulare con l’Associazione nessun rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
L’Associazione può assumere dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e
assicurandoli contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi.
L’Associazione può inoltre avvalersi di collaboratori occasionali e coordinati e continuativi esterni
stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di legge.
5) – L’Associazione, nel rispetto dell’Articolo 4 Legge 266/91, assicura gli aderenti che prestano
attività di volontariato per malattie e infortuni connessi allo svolgimento dell’attività nonché per la
responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 8
– PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO –
1) La qualifica di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità, e per esclusione decretata dal
Consiglio Direttivo, nel caso in cui l’associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma
comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne
l’onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello
Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento dei fini
sociali.
2) – Il recesso va comunicato all’Associazione ed ha efficacia dal mese successivo a quello in cui il
Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
3) – La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei soci che risultino inadempienti,
anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso.

ARTICOLO 9
– ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE –
1) – Sono organi dell’Associazione:
a) – L’Assemblea dei Soci;
b) – Il Consiglio Direttivo;
c) – Il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) – Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
e) – Il Segretario;
f) – Il Tesoriere;
g) – Il Collegio dei Revisori dei Conti.
– ASSEMBLEA –

ARTICOLO 10
– COMPOSIZIONE-
1) – L’assemblea Ordinaria e Straordinaria è l’organo deliberativo dell’Associazione;
– sulla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
– sugli indirizzi e direttive generali dell’attività dell’Associazione e su quanto altro demandato per
legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;
– sull’eventuale regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione.
L’Assemblea Straordinaria delibera:
– sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
– sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

ARTICOLO 11
– COMPETENZA –
L’Assemblea ordinaria delibera:
– sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione;
– sulla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
– sugli indirizzi e direttive generali dell’attività dell’Associazione e su quanto altro demandato per
legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;
– sull’eventuale regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione.
L’Assemblea Straordinaria delibera:
– sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
– sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

ARTICOLO 12
– CONVOCAZIONE –
1) – L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo
(entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre).
2) – L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni
qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un
quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei
Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, mediante affissione dell’avviso di
convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o
presso la bacheca esterna dell’Associazione e mediante lettera (o altro mezzo che il Consiglio
Direttivo riterrà opportuno), indirizzata a ciascun associato risultante dal Registro degli Aderenti,
spedita almeno otto giorni prima dell’assemblea; nell’avviso di convocazione verranno indicati il
luogo, la data e l’ora in cui terrà l’Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione,
nonché l’elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).
3) – L’Assemblea può riunirsi anche in luogo diversi dalla sede sociale, purchè in Italia.

ARTICOLO 13
– COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI –
1) – Per la validità delle delibere Assembleari, si fa pieno riferimento all’articolo 21 C.C.;
2) – L’Assemblea Ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli
associati; in seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità
gli amministratori non hanno voto.
3) – L’Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre
quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda
convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno 1/4 (un quarto) degli iscritti.
4) – Le maggioranza vengono calcolate sulla base degli associati presenti o rappresentati mediante
regolare delega scritta rilasciata ad altro socio purchè non Consigliere né revisore; ogni aderente
non può avere più di due deleghe.
5) – L’Assemblea ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a
maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del
patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

ARTICOLO 14
– SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE-
1) – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice
Presidente; in assenza di tutti i membri del Consiglio l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
2) – Il Presidente dell’Assemblea nomina, all’inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede
alla redazione del verbale.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di
intervenire all’Assemblea.
3) – Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal
Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal Segretario in caso di votazioni.

CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 15
– NOMINA E COMPOSIZIONE –
1) – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno 4 (quattro)
consiglieri fino ad un massimo di 9 (nove), eletti dall’Assemblea dei Soci.
2) – Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell’atto costitutivo.
3) – Il Consiglio rimane in carica per 3 (tre) anni; i Consiglieri sono rieleggibili.
4) – In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per
cooptazione, i Consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che può
ratificare la nomina.
5) – Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un
Segretario.
Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari,
specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri ovvero può nominare tra i soci dei delegati di
zona e incaricati per specifici rami di attività.
6) – Tutte le cariche sociali sono gratuite; i componenti del Consiglio Direttivo, avranno diritto ad
ottenere il rimborso delle spese sostenute in ragione della loro carica.

ARTICOLO 16
– COMPETENZA –
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri
da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed
amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il Consiglio:
a) – fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità
di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa.
b) – decide sugli investimenti patrimoniali;
c) – stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
d) – delibera sull’ammissione dei soci;
e) – decide sulle attività e sulle iniziative dell’Associazione;
f) – approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da
presentare all’Assemblea dei Soci, corredandoli di idonee relazioni;
g) – stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
h) – nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana
ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
i) – conferisce e revoca procure;
l) – compila l’eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell’Associazione, la cui
approvazione è rimessa all’Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ARTICOLO 17
– CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI –
1) – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne
sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni 3 (tre)
mesi.
2) – la convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, rispettando
nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni, in caso di urgenza potrà essere convocato
anche telefonicamente.
3) – Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei
consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ARTICOLO 18
– IL PRESIDENTE –
1) – Al Presidente dell’Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale
dell’Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza
dell’Associazione anche ad un altro Consigliere.
2) – Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e
dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta,
l’Ordinaria Amministrazione dell’Associazione, in casi eccezionali di necessità e urgenza il
Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tale caso deve
contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3) – Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione
delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica
l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la
necessità.

ARTICOLO 19
– IL VICE PRESIDENTE –
1) – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia
impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

ARTICOLO 20
– IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO –
1) – Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’applicazione delle attività
esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’Amministrazione
dell’Associazione.
2) – Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché
del libro degli aderenti all’Associazione.

ARTICOLO 21
– IL TESORIERE –
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture
contabili, anche con l’ausilio di consulenti, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri
contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo,
corredati di opportune relazioni contabili.

ARTICOLO 22
– LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE –
Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l’Associazione provvede alla tenuta di:
– libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
– libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– Libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
– Libro degli aderenti all’Associazione.

ARTICOLO 23
– COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI –
1) – La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre
membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
2) – L’incarico dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
3) – I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4) – I Revisori dei Conti, curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti,
partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola
ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei
relativi libri, redigono pareri sui bilanci.

BILANCIO
ARTICOLO 24
– BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO ED ESERCIZI SOCIALI –
1) – L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2) – Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2002 (duemiladue).
3) – Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del
bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’Assemblea.
4) – Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione
del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
5) – I bilanci devono restare depositati presso la Sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che
precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che
abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ARTICOLO 25
– AVANZI DI GESTIONE –
1) – All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore
di altra Associazione di volontariato o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
che per legge, statuto o regolamento perseguano finalità di solidarietà similari a quelle
dell’Associazione.
2) – L’Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 26
– SCIOGLIMENTO –
1) – In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo
patrimonio ad altra Associazione di volontariato o ad organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(ONLUS), che per legge, statuto o regolamento perseguano finalità di solidarietà similari a quelle
dell’Associazione o a fini di pubblica utilità.
2) – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, con le maggioranze previste
per l’Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà
in ordine alla devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 27
– RINVIO –
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme
in materia di Enti, contenute nel Libro I^ del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel
Libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui alla Legge 266/91 ed al Dlgs. 460/97 e
successive modificazioni.
F.TO:

ALBERTO BUSINELLI, UBALDO PIZZANI, MARIO BELLEZZA, VINCENZO
SILVESTRELLI, LEONARDO LOLLI, MARIA ANTONIETTA SOLDANI, LEONIA
MEZZETTI, LILIANA IORIO, MARIA PIA SOMASCA, BEATRICE CAIROLI, POMPEO
CAGINI, ELVIRA SCHIAFFELLA, FRANCA PISELLI, CIRNIGLIANO CONCETTA,

SERGIO LUDOVICI –NOTAIO-

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